IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
Vista la deliberazione dell'Assemblea
Costituente, che nella seduta del 22 dicembre 1947 ha approvato
la Costituzione della Repubblica Italiana;
Vista la XVIII disposizione
finale della Costituzione;
Promulga
La Costituzione della Repubblica
Italiana nel seguente testo:
PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1.
L'talia e' una Repubblica democratica,
fondata sul lavoro.
La sovranita' appartiene al
popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
Art. 2.
La Repubblica riconosce e garantisce
i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle
formazioni sociali ove si svolge la sua personalita', e richiede
l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarieta' politica,
economica e sociale.
Art. 3.
Tutti i cittadini hanno pari
dignita' sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione
di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche,
di condizioni personali e sociali.
E' compito della Repubblica
rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che,
limitando di fatto la liberta' e l'eguaglianza dei cittadini,
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica,
economica e sociale del Paese.
Art. 4.
La Repubblica riconosce a tutti
i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni
che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere
di svolgere, secondo le proprie possibilita' e la propria
scelta, un'attivita' o una funzione che concorra al progresso
materiale o spirituale della societa'.
Art. 5.
La Repubblica, una e indivisibile,
riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi
che dipendono dallo Stato il piu' ampio decentramento amministrativo;
adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle
esigenze dell'autonomia e del decentramento.
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Art. 6.
La Repubblica tutela con apposite
norme le minoranze linguistiche.
Art. 7.
Lo Stato e la Chiesa cattolica
sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I
loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni
dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento
di revisione costituzionale.
Art. 8.
Tutte le confessioni religiose
sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse
dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri
statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico
italiano.
I
loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base
di intese con le relative rappresentanze.
Art. 9.
La Repubblica promuove lo sviluppo
della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio
storico e artistico della Nazione.
Art. 10.
L'ordinamento giuridico italiano
si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente
riconosciute.
La condizione giuridica dello
straniero e' regolata dalla legge in conformita' delle norme
e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia
impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle liberta'
democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto
d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni
stabilite dalla legge.
Non e' ammessa l'estradizione
dello straniero per reati politici.
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Art. 11.
L'Italia ripudia la guerra
come strumento di offesa alla liberta' degli altri popoli
e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali;
consente, in condizioni di parita' con gli altri Stati, alle
limitazioni di sovranita' necessarie ad un ordinamento che
assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e
favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale
scopo.
Art. 12
La bandiera della Repubblica e' il tricolore italiano: verde,
bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.
PARTE I DIRITTI
E DOVERI DEI CITTADINI
TITOLO I RAPPORTI
CIVILI
Art. 13.
La liberta' personale e' inviolabile.
Non e' ammessa forma alcuna
di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, ne'
qualsiasi altra restrizione della liberta' personale, se non
per atto motivato dell'autorita' giudiziaria e nei soli casi
e modi previsti dalla legge.
In casi eccezionali di necessita'
ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorita'
di pubblica sicurezza puo' adottare provvedimenti provvisori,
che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorita'
giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive
quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di
ogni effetto.
E' punita ogni violenza fisica
e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di
liberta'.
La legge stabilisce i limiti
massimi della carcerazione preventiva.
Art. 14.
Il domicilio e' inviolabile.
Non vi si possono eseguire
ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi
stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la
tutela della liberta' personale.
Gli accertamenti e le ispezioni
per motivi di sanita' e di incolumita' pubblica o a fini economici
e fiscali sono regolati da leggi speciali.
Art. 15.
La liberta' e la segretezza
della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione
sono inviolabili.
La loro limitazione puo' avvenire
soltanto per atto motivato dell'autorita' giudiziaria con
le garanzie stabilite dalla legge.
Art. 16.
Ogni cittadino puo' circolare
e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio
nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in
via generale per motivi di sanita' o di sicurezza. Nessuna
restrizione puo' essere determinata da ragioni politiche.
Ogni cittadino e' libero di
uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo
gli obblighi di legge.
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Art. 17.
I
cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.
Per le riunioni, anche in luogo
aperto al pubblico, non e' richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico
deve essere dato preavviso alle autorita', che possono vietarle
soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumita'
pubblica.
Art. 18.
I
cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione,
per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
Sono proibite le associazioni
segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi
politici mediante organizzazioni di carattere militare.
Art. 19.
Tutti hanno diritto di professare
liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma,
individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne
in privato o in pubblico il culto, purche' non si tratti di
riti contrari al buon costume.
Art. 20.
Il carattere ecclesiastico
e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione
non possono essere causa di speciali limitazioni legislative,
ne' di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacita'
giuridica e ogni forma di attivita'.
Art. 21.
Tutti hanno diritto di manifestare
liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto
e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non puo' essere soggetta
ad autorizzazioni o censure.
Si puo' procedere a sequestro
soltanto per atto motivato dell'autorita' giudiziaria nel
caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente
lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la
legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia
assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento
dell'autorita' giudiziaria, il sequestro della stampa periodica
puo' essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria,
che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore,
fare denunzia all'autorita' giudiziaria. Se questa non lo
convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro
s'intende revocato e privo di ogni effetto.
La legge puo' stabilire, con
norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di
finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni
a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie
al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati
a prevenire e a reprimere le violazioni.
Art. 22.
Nessuno puo' essere privato,
per motivi politici, della capacita' giuridica, della cittadinanza,
del nome.
Art. 23.
Nessuna prestazione personale
o patrimoniale puo' essere imposta se non in base alla legge.
Art. 24.
Tutti possono agire in giudizio
per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
La difesa e' diritto inviolabile
in ogni stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti,
con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti
ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni
e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.
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Art. 25.
Nessuno puo' essere distolto
dal giudice naturale precostituito per legge.
Nessuno puo' essere punito
se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima
del fatto commesso.
Nessuno puo' essere sottoposto
a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.
Art. 26.
L'estradizione del cittadino
puo' essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista
dalle convenzioni internazionali.
Non puo' in alcun caso essere
ammessa per reati politici.
Art. 27.
La responsabilita' penale e'
personale.
L'imputato non e' considerato
colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere
in trattamenti contrari al senso di umanita' e devono tendere
alla rieducazione del condannato.
Non e' ammessa la pena di morte,
se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.
Art. 28.
I
funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici
sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili
e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilita' civile si estende allo Stato
e agli enti pubblici.
TITOLO II RAPPORTI
ETICO-SOCIALI
Art. 29.
La Repubblica riconosce i diritti
della famiglia come societa' naturale fondata sul matrimonio.
Il matrimonio e' ordinato sull'eguaglianza
morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla
legge a garanzia dell'unita' familiare.
Art. 30.
E' dovere e diritto dei genitori
mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori
del matrimonio.
Nei casi di incapacita' dei
genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.
La legge assicura ai figli
nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale,
compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
La legge detta le norme e i
limiti per la ricerca della paternita'.
Art. 31.
La Repubblica agevola con misure
economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia
e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo
alle famiglie numerose.
Protegge la maternita', l'infanzia
e la gioventu', favorendo gli istituti necessari a tale scopo.
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Art. 32.
La Repubblica tutela la salute
come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della
collettivita', e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno puo' essere obbligato
a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione
di legge. La legge non puo' in nessun caso violare i limiti
imposti dal rispetto della persona umana.
Art. 33.
L'arte e la scienza sono libere
e libero ne e' l'insegnamento.
La Repubblica detta le norme
generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per
tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto
di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri
per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti
e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parita',
deve assicurare ad esse piena liberta' e ai loro alunni un
trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni
di scuole statali.
E' prescritto un esame di Stato
per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la
conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura,
universita' ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti
autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
Art. 34.
La scuola e' aperta a tutti.
L'istruzione inferiore, impartita
per almeno otto anni, e' obbligatoria e gratuita.
I
capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto
di raggiungere i gradi piu' alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo
questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie
ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.
TITOLO III RAPPORTI ECONOMICI
Art. 35.
La Repubblica tutela il lavoro
in tutte le sue forme ed applicazioni.
Cura la formazione e l'elevazione
professionale dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi
e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare
i diritti del lavoro.
Riconosce la liberta' di emigrazione,
salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale,
e tutela il lavoro italiano all'estero.
Art. 36.
Il lavoratore ha diritto ad
una retribuzione proporzionata alla quantita' e qualita' del
suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a se'
e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
La durata massima della giornata
lavorativa e' stabilita dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al
riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non puo'
rinunziarvi.
Art. 37.
La donna lavoratrice ha gli
stessi diritti e, a parita' di lavoro, le stesse retribuzioni
che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono
consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare
e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata
protezione.
La legge stabilisce il limite
minimo di eta' per il lavoro salariato.
La Repubblica tutela il lavoro
dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parita'
di lavoro, il diritto alla parita' di retribuzione.
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Art. 38.
Ogni cittadino inabile al lavoro
e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al
mantenimento e all'assistenza sociale.
I
lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati
mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio,
malattia, invalidita' e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno
diritto all'educazione e all'avviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo
articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati
dallo Stato.
L'assistenza privata e' libera.
Art. 39.
L'organizzazione sindacale
e' libera.
Ai sindacati non puo' essere
imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso
uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.
E' condizione per la registrazione
che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno
a base democratica.
I
sindacati registrati hanno personalita' giuridica. Possono,
rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti,
stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria
per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto
si riferisce.
Art. 40.
Il diritto di sciopero si esercita
nell'ambito delle leggi che lo regolano.
Art. 41.
L'iniziativa economica privata
e' libera.
Non puo' svolgersi in contrasto
con l'utilita' sociale o in modo da recare danno alla sicurezza,
alla liberta', alla dignita' umana.
La legge determina i programmi
e i controlli opportuni perche' l'attivita' economica pubblica
e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.
Art. 42.
La proprieta' e' pubblica o
privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti
o a privati.
La proprieta' privata e' riconosciuta
e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto,
di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione
sociale e di renderla accessibile a tutti.
La proprieta' privata puo'
essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo,
espropriata per motivi d'interesse generale.
La legge stabilisce le norme
ed i limiti della successione legittima e testamentaria e
i diritti dello Stato sulle eredita'.
Art. 43.
A
fini di utilita' generale la legge puo' riservare originariamente
o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo,
allo Stato, ad enti pubblici o a comunita' di lavoratori o
di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che
si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di
energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di
preminente interesse generale.
Art. 44.
Al fine di conseguire il razionale
sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali,
la legge impone obblighi e vincoli alla proprieta' terriera
privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni
e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre,
la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle
unita' produttive; aiuta la piccola e la media proprieta'.
La legge dispone provvedimenti
a favore delle zone montane.
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Art. 45.
La Repubblica riconosce la
funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualita'
e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove
e favorisce l'incremento con i mezzi piu' idonei e ne assicura,
con gli opportuni controlli, il carattere e le finalita'.
La legge provvede alla tutela
e allo sviluppo dell'artigianato.
Art. 46.
Ai fini della elevazione economica
e sociale del lavoro in armonia con le esigenze della produzione,
la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare,
nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione
delle aziende.
Art. 47.
La Repubblica incoraggia e
tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina
e controlla l'esercizio del credito.
Favorisce l'accesso del risparmio
popolare alla proprieta' dell'abitazione, alla proprieta'
diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento
azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.
TITOLO IV RAPPORTI POLITICI
Art. 48.
Sono elettori tutti i cittadini,
uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore eta'.
Il voto e' personale ed eguale,
libero e segreto. Il suo esercizio e' dovere civico.
La legge stabilisce requisiti
e modalita' per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini
residenti all'estero e ne assicura l'effettivita'. A tale
fine e' istituita una circoscrizione Estero per l'elezione
delle Camera, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito
da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla
legge.
Il diritto di voto non puo'
essere limitato se non per incapacita' civile o per effetto
di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnita' morale
indicati dalla legge.
Art. 49.
Tutti i cittadini hanno diritto
di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo
democratico a determinare la politica nazionale.
Art. 50.
Tutti i cittadini possono rivolgere
petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi
o esporre comuni necessita'.
Art. 51.
Tutti i cittadini dell'uno
o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e
alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo
i requisiti stabiliti dalla legge.
La legge puo', per l'ammissione
ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai
cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
Chi e' chiamato a funzioni
pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario
al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.
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Art. 52.
La difesa della Patria e' sacro
dovere del cittadino.
Il servizio militare e' obbligatorio
nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento
non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, ne' l'esercizio
dei diritti politici.
L'ordinamento delle Forze armate
si informa allo spirito democratico della Repubblica.
Art. 53.
Tutti sono tenuti a concorrere
alle spese pubbliche in ragione della loro capacita' contributiva.
Il sistema tributario e' informato
a criteri di progressivita'.
Art. 54.
Tutti i cittadini hanno il
dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la
Costituzione e le leggi.
I
cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere
di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento
nei casi stabiliti dalla legge.
PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
TITOLO I IL PARLAMENTO
Sezione I - Le Camere.
Art. 55.
Il Parlamento si compone della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Il Parlamento si riunisce in
seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti
dalla Costituzione.
Art. 56.
La Camera dei deputati e' eletta
a suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati e' di
seicentotrenta.
Sono eleggibili a deputati
tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto
i venticinque anni di eta'.
La ripartizione dei seggi tra
le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti
della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale
della popolazione, per seicentotrenta e distribuendo i seggi
in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla
base dei quozienti interi e dei piu' alti resti.
Art. 57.
Il Senato della Repubblica
e' eletto a base regionale.
Il numero dei senatori elettivi
e' di trecentoquindici.
Nessuna Regione puo' avere
un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due,
la Valle d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra
le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente
comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni,
quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base
dei quozienti interi e dei piu' alti resti.
Art. 58.
I
senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli
elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di eta'.
Sono eleggibili a senatori
gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.
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Art. 59.
E' senatore di diritto e a
vita, salvo rinunzia, chi e' stato Presidente della Repubblica.
Il Presidente della Repubblica
puo' nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato
la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico,
artistico e letterario.
Art. 60.
La Camera dei deputati e il
Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.
La durata di ciascuna Camera
non puo' essere prorogata se non per legge e soltanto in caso
di guerra.
Art. 61.
Le elezioni delle nuove Camere
hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti.
La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle
elezioni.
Finche' non siano riunite le
nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.
Art. 62.
Le Camere si riuniscono di
diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.
Ciascuna Camera puo' essere
convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente
o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.
Quando si riunisce in via straordinaria
una Camera, e' convocata di diritto anche l'altra.
Art. 63.
Ciascuna Camera elegge fra
i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.
Quando il Parlamento si riunisce
in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza
sono quelli della Camera dei deputati.
Art. 64.
Ciascuna Camera adotta il proprio
regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Le sedute sono pubbliche; tuttavia
ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite
possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.
Le deliberazioni di ciascuna
Camera e del Parlamento non sono valide se non e' presente
la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate
a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva
una maggioranza speciale.
I
membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere,
hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute.
Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.
Art. 65.
La legge determina i casi di
ineleggibilita' e incompatibilita' con l'ufficio di deputato
o di senatore.
Nessuno puo' appartenere contemporaneamente
alle due Camere.
Art. 66.
Ciascuna Camera giudica dei
titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte
di ineleggibilita' e di incompatibilita'.
Art. 67.
Ogni membro del Parlamento
rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo
di mandato.
Art. 68.
I
membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere
delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle
loro funzioni.
Senza autorizzazione della
Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento
puo' essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare,
ne' puo' essere arrestato o altrimenti privato della liberta'
personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione
di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto
nell'atto di commettere un delitto per il quale e' previsto
l'arresto obbligatorio in flagranza.
Analoga autorizzazione e' richiesta
per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazione,
in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro
di corrispondenza.
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Art. 69.
I
membri del Parlamento ricevono un'indennita' stabilita dalla
legge.
Sezione II - La formazione delle leggi.
Art. 70.
La funzione legislativa e'
esercitata collettivamente dalle due Camere.
Art. 71.
L'iniziativa delle leggi appartiene
al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed
enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
Il popolo esercita l'iniziativa
delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila
elettori, di un progetto redatto in articoli.
Art. 72.
Ogni disegno di legge, presentato
ad una Camera e', secondo le norme del suo regolamento, esaminato
da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva
articolo per articolo e con votazione finale.
Il regolamento stabilisce procedimenti
abbreviati per i disegni di legge dei quali e' dichiarata
l'urgenza.
Puo' altresi' stabilire in
quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di
legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte
in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari.
Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione
definitiva, il disegno di legge e' rimesso alla Camera, se
il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto
della commissione richiedono che sia discusso o votato dalla
Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione
finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina
le forme di pubblicita' dei lavori delle commissioni.
La procedura normale di esame
e di approvazione diretta da parte della Camera e' sempre
adottata per i disegni di legge in materia costituzionale
ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di
autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione
di bilanci e consuntivi.
Art. 73.
Le leggi sono promulgate dal
Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.
Se le Camere, ciascuna a maggioranza
assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la
legge e' promulgata nel termine da essa stabilito.
Le leggi sono pubblicate subito
dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo
giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi
stesse stabiliscano un termine diverso.
Art. 74.
Il Presidente della Repubblica,
prima di promulgare la legge, puo' con messaggio motivato
alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
Se le Camere approvano nuovamente
la legge, questa deve essere promulgata.
Art. 75.
E' indetto referendum popolare
per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge
o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono
cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
Non e' ammesso il referendum
per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto,
di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
Hanno diritto di partecipare
al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera
dei deputati.
La proposta soggetta a referendum
e' approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza
degli aventi diritto, e se e' raggiunta la maggioranza dei
voti validamente espressi.
La legge determina le modalita'
di attuazione del referendum.
Art. 76.
L'esercizio della funzione
legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.
Art. 77.
Il Governo non puo', senza
delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore
di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari
di necessita' e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua
responsabilita', provvedimenti provvisori con forza di legge,
deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle
Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate
e si riuniscono entro cinque giorni.
I
decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti
in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le
Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici
sorti sulla base dei decreti non convertiti.
Art. 78.
Le Camere deliberano lo stato
di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.
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Art. 79.
L'amnistia e l'indulto sono
concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi
dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e
nella votazione finale.
La legge che concede l'amnistia
o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.
In ogni caso l'amnistia e l'indulto
non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla
presentazione del disegno di legge.
Art. 80.
Le Camere autorizzano con legge
la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura
politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari,
o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze
o modificazioni di leggi.
Art. 81
Le Camere approvano ogni anno
i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio del
bilancio non puo' essere concesso se non per legge e per periodi
non superiori complessivamente a quattro mesi.
Con la legge di approvazione
del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove
spese.
Ogni altra legge che importi
nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.
Art. 82.
Ciascuna Camera puo' disporre
inchieste su materie di pubblico interesse.
A
tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione
formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi.
La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami
con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorita'
giudiziaria.
TITOLO II IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Art. 83.
Il Presidente della Repubblica
e' eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.
All'elezione partecipano tre
delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in
modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze.
La Valle d'Aosta ha un solo delegato.
L'elezione del Presidente della
Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di
due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio e' sufficiente
la maggioranza assoluta.
Art. 84.
Puo' essere eletto Presidente
della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta
anni d'eta' e goda dei diritti civili e politici.
L'ufficio di Presidente della
Repubblica e' incompatibile con qualsiasi altra carica.
L'assegno e la dotazione del
Presidente sono determinati per legge.
Art. 85.
Il Presidente della Repubblica
e' eletto per sette anni.
Trenta giorni prima che scada
il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca
in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per
eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.
Se le Camere sono sciolte,
o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione
ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere
nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente
in carica.
Art. 86.
Le funzioni del Presidente
della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle,
sono esercitate dal Presidente del Senato.
In caso di impedimento permanente
o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica,
il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione
del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni,
salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte
o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.
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Art. 87.
Il Presidente della Repubblica
e' il capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle
Camere.
Indice le elezioni delle nuove
Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione
alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana
i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare
nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla
legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti
diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando
occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate,
presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo
la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore
della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare
le pene.
Conferisce le onorificenze
della Repubblica.
Art. 88.
Il Presidente della Repubblica
puo', sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche
una sola di esse.
Non puo' esercitare tale facolta'
negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano
in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.
Art. 89.
Nessun atto del Presidente
della Repubblica e' valido se non e' controfirmato dai ministri
proponenti, che ne assumono la responsabilita'.
Gli atti che hanno valore legislativo
e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche
dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
Art. 90.
Il Presidente della Repubblica
non e' responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle
sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato
alla Costituzione.
In tali casi e' messo in stato
di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta
dei suoi membri.
Art. 91.
Il Presidente della Repubblica,
prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedelta'
alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi
al Parlamento in seduta comune.
TITOLO III IL GOVERNO
Sezione I - Il Consiglio dei ministri.
Art. 92.
Il Governo della Repubblica
e' composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che
costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
Il Presidente della Repubblica
nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta
di questo, i ministri.
Art. 93.
Il Presidente del Consiglio
dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni,
prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.
Art. 94.
Il Governo deve avere la fiducia
delle due Camere.
Ciascuna Camera accorda o revoca
la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello
nominale.
Entro dieci giorni dalla sua
formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne
la fiducia.
Il voto contrario di una o
d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa
obbligo di dimissioni.
La mozione di sfiducia deve
essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera
e non puo' essere messa in discussione prima di tre giorni
dalla sua presentazione.
Art. 95.
Il Presidente del Consiglio
dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne
e' responsabile. Mantiene l'unita' di indirizzo politico ed
amministrativo, promovendo e coordinando l'attivita' dei ministri.
I
ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio
dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.
La legge provvede all'ordinamento
della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni
e l'organizzazione dei ministeri.
Art. 96.
Il Presidente del Consiglio
dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica,
sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle
loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione
del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo
le norme stabilite con legge costituzionale.
Sezione II - La Pubblica Amministrazione.
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Art. 97.
I
pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge,
in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialita'
dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici
sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e
le responsabilita' proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi
stabiliti dalla legge.
Art. 98.
I
pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.
Se sono membri del Parlamento,
non possono conseguire promozioni se non per anzianita'.
Si possono con legge stabilire
limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti politici per
i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i
funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici
e consolari all'estero.
Sezione III - Gli organi ausiliari.
Art. 99.
Il Consiglio nazionale dell'economia
e del lavoro e' composto, nei modi stabiliti dalla legge,
di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive,
in misura che tenga conto della loro importanza numerica e
qualitativa.
E' organo di consulenza delle
Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni
che gli sono attribuite dalla legge.
Ha l'iniziativa legislativa
e puo' contribuire alla elaborazione della legislazione economica
e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla
legge.
Art. 100.
Il Consiglio di Stato e' organo
di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia
nell'amministrazione.
La Corte dei conti esercita
il controllo preventivo di legittimita' sugli atti del Governo,
e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello
Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge,
al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo
Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente
alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.
La legge assicura l'indipendenza
dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.
TITOLO IV
LA MAGISTRATURA
Sezione I - Ordinamento giurisdizionale.
Art. 101.
La giustizia e' amministrata
in nome del popolo.
I
giudici sono soggetti soltanto alla legge.
Art. 102.
La funzione giurisdizionale
e' esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati
dalle norme sull'ordinamento giudiziario.
Non possono essere istituiti
giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto
istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate
per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini
idonei estranei alla magistratura.
La legge regola i casi e le
forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione
della giustizia.
Art. 103.
Il Consiglio di Stato e gli
altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione
per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione
degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate
dalla legge, anche dei diritti soggettivi.
La Corte dei conti ha giurisdizione
nelle materie di contabilita' pubblica e nelle altre specificate
dalla legge.
I
tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione
stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione
soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle
Forze armate.
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Art. 104.
La magistratura costituisce
un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.
Il Consiglio superiore della
magistratura e' presieduto dal Presidente della Repubblica.
Ne fanno parte di diritto il
primo presidente e il procuratore generale della Corte di
cassazione.
Gli altri componenti sono eletti
per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti
alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta
comune tra professori ordinari di universita' in materie giuridiche
ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.
Il Consiglio elegge un vice
presidente fra i componenti designati dal Parlamento.
I
membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni
e non sono immediatamente rieleggibili.
Non possono, finche' sono in
carica, essere iscritti negli albi professionali, ne' far
parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.
Art. 105.
Spettano al Consiglio superiore
della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario,
le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni
e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.
Art. 106.
Le nomine dei magistrati hanno
luogo per concorso.
La legge sull'ordinamento giudiziario
puo' ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari
per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.
Su designazione del Consiglio
superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio
di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori
ordinari di universita' in materie giuridiche e avvocati che
abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi
speciali per le giurisdizioni superiori.
Art. 107.
I
magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati
o sospesi dal servizio ne' destinati ad altre sedi o funzioni
se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della
magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di
difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro
consenso.
Il Ministro della giustizia
ha facolta' di promuovere l'azione disciplinare.
I
magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversita'
di funzioni.
Il pubblico ministero gode
delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento
giudiziario.
Art. 108.
Le norme sull'ordinamento giudiziario
e su ogni magistratura sono stabilite con legge.
La legge assicura l'indipendenza
dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero
presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione
della giustizia.
Art. 109.
L'autorita' giudiziaria dispone
direttamente della polizia giudiziaria.
Art. 110.
Ferme le competenze del Consiglio
superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia
l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla
giustizia.
Sezione II - Norme sulla giurisdizione.
Art. 111.
La giurisdizione si attua mediante
il giusto processo regolato dalla legge.
Ogni processo si svolge nel
contraddittorio tra le parti, in condizioni di parita', davanti
a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole
durata.1
Nel processo penale, la legge
assicura che la persona accusata di un reato sia, nel piu'
breve tempo possibile, informata riservatamente della natura
e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del
tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa;
abbia la facolta', davanti al giudice, di interrogare o di
far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo
carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di
persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e
l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore;
sia assistita da un interprete se non comprende o non parla
la lingua impiegata nel processo.1
Il processo penale e' regolato
dal principio del contraddittorio nella formazione della prova.
La colpevolezza dell'imputato non puo' essere provata sulla
base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si e'
sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte
dell'imputato o del suo difensore.1
La legge regola i casi in cui
la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio
per consenso dell'imputato o per accertata impossibilita'
di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.1
Tutti i provvedimenti giurisdizionali
devono essere motivati.
Contro le sentenze e contro
i provvedimenti sulla liberta' personale, pronunciati dagli
organi giurisdizionali ordinari o speciali, e' sempre ammesso
ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si puo' derogare
a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari
in tempo di guerra.
Contro le decisioni del Consiglio
di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione
e' ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.
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Art. 112.
Il pubblico ministero ha l'obbligo
di esercitare l'azione penale.
Art. 113.
Contro gli atti della pubblica
amministrazione e' sempre ammessa la tutela giurisdizionale
dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi
di giurisdizione ordinaria o amministrativa.
Tale tutela giurisdizionale
non puo' essere esclusa o limitata a particolari mezzi di
impugnazione o per determinate categorie di atti.
La legge determina quali organi
di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica
amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla
legge stessa.
TITOLO V LE REGIONI,
LE PROVINCIE, I COMUNI
Art. 114.
La Repubblica si riparte in
Regioni, Provincie e Comuni.
Art. 115.
Le Regioni sono costituite
in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi
fissati nella Costituzione.
Art. 116.
Alla Sicilia, alla Sardegna,
al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle
d'Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di
autonomia, secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali.
Art. 117.
La Regione emana per le seguenti
materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali
stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreche' le norme stesse
non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello
di altre Regioni:
ordinamento degli uffici e
degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione;
circoscrizioni comunali;
polizia locale urbana e rurale;
fiere e mercati;
beneficenza pubblica ed assistenza
sanitaria ed ospedaliera;
istruzione artigiana e professionale
e assistenza scolastica;
musei e biblioteche di enti
locali;
urbanistica;
turismo ed industria alberghiera;
tranvie e linee automobilistiche
di interesse regionale;
viabilita', acquedotti e lavori
pubblici di interesse regionale;
navigazione e porti lacuali;
acque minerali e termali;
cave e torbiere;
caccia;
pesca nelle acque interne;
agricoltura e foreste;
artigianato.
Altre materie indicate da leggi
costituzionali.
Le leggi della Repubblica possono
demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro
attuazione.
Art. 118.
Spettano alla Regione le funzioni
amministrative per le materie elencate nel precedente articolo,
salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che possono
essere attribuite dalla leggi della Repubblica alle Provincie,
ai Comuni o ad altri enti locali.
Lo Stato puo' con legge delegare
alla Regione l'esercizio di altre funzioni amministrative.
La Regione esercita normalmente
le sue funzioni amministrative delegandole alle Provincie,
ai Comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici.
Art. 119.
Le Regioni hanno autonomia
finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della
Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato,
delle Provincie e dei Comuni.
Alle Regioni sono attribuiti
tributi propri e quote di tributi erariali in relazione ai
bisogni delle Regioni per le spese necessarie ad adempiere
le loro funzioni normali.
Per provvedere a scopi determinati,
e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole,
lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi speciali.
La Regione ha un proprio demanio
e patrimonio, secondo le modalita' stabilite con legge della
Repubblica.
Art. 120.
La Regione non puo' istituire
dazi d'importazione o esportazione o transito fra le Regioni.
Non puo' adottare provvedimenti
che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle
persone e delle cose fra le Regioni.
Non puo' limitare il diritto
dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio
nazionale la loro professione, impiego o lavoro.
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Art. 121.
Sono organi della Regione:
il Consiglio regionale, la Giunta e il suo presidente.
Il Consiglio regionale esercita
le potesta' legislative attribuite alla Regione e le altre
funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Puo'
fare proposte di legge alle Camere.
La Giunta regionale e' l'organo
esecutivo delle Regioni.
Il Presidente della Giunta
rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e
ne e' responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti
regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo
Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo
della Repubblica.
Art. 122.
Il sistema di elezione e i
casi di ineleggibilita' e di incompatibilita' del Presidente
e degli altri componenti della Giunta regionale nonche' dei
consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione
nei limiti dei princi'pi fondamentali stabiliti con legge
della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi
elettivi.
Nessuno puo' appartenere contemporaneamente
a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere
del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale,
ovvero al Parlamento europeo.
Il Consiglio elegge tra i suoi
componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.
I
consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere
delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle
loro funzioni.
Il Presidente della Giunta
regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente,
e' eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente
eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.
Art. 123.
Ciascuna Regione ha uno statuto
che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma
di governo e i princi'pi fondamentali di organizzazione e
funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di
iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi
della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti
regionali.
Lo statuto e' approvato e modificato
dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza
assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive
adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge
non e' richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario
del Governo. Il Governo della Repubblica puo' promuovere la
questione di legittimita' costituzionale sugli statuti regionali
dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla
loro pubblicazione.
Lo statuto e' sottoposto a
referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione
ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della
Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale.
Lo statuto sottoposto a referendum non e' promulgato se non
e' approvato dalla maggioranza dei voti validi.
Art. 124.
Un commissario del Governo,
residente nel capoluogo della Regione, sopraintende alle funzioni
amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con quelle
esercitate dalla Regione.
Art. 125.
Il controllo di legittimita'
sugli atti amministrativi della Regione e' esercitato, in
forma decentrata, da un organo dello Stato, nei modi e nei
limiti stabiliti da leggi della Repubblica. La legge puo'
in determinati casi ammettere il controllo di merito, al solo
effetto di promuovere, con richiesta motivata, il riesame
della deliberazione da parte del Consiglio regionale.
Nella Regione sono istituiti
organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo
l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono
istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.
Art. 126.
Con decreto motivato del Presidente
della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio
regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano
compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni
di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresi'
essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto
e' adottato sentita una Commissione di deputati e senatori
costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti
con legge della Repubblica.
Il Consiglio regionale puo'
esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta
mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto
dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza
assoluta dei componenti. La mozione non puo' essere messa
in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.
L'approvazione della mozione
di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto
a suffragio universale e diretto, nonche' la rimozione, l'impedimento
permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso
comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del
Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle
dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il
Consiglio.
Art. 127.
Ogni legge approvata dal Consiglio
regionale e' comunicata al Commissario che, salvo il caso
di opposizione da parte del Governo, deve vistarla nel termine
di trenta giorni dalla comunicazione.
La legge e' promulgata nei
dieci giorni dalla apposizione del visto ed entra in vigore
non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione. Se una
legge e' dichiarata urgente dal Consiglio regionale, e il
Governo della Repubblica lo consente, la promulgazione e l'entrata
in vigore non sono subordinate ai termini indicati.
Il Governo della Repubblica,
quando ritenga che una legge approvata dal Consiglio regionale
ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli interessi
nazionali o con quelli di altre Regioni, la rinvia al Consiglio
regionale nel termine fissato per l'apposizione del visto.
Ove il Consiglio regionale
la approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti,
il Governo della Repubblica puo', nei quindici giorni dalla
comunicazione, promuovere la questione di legittimita' davanti
alla Corte costituzionale, o quella di merito per contrasto
di interessi davanti alle Camere. In caso di dubbio, la Corte
decide di chi sia la competenza.
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Art. 128.
Le Provincie e i Comuni sono
enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali
della Repubblica, che ne determinano le funzioni.
Art. 129.
Le Provincie e i Comuni sono
anche circoscrizioni di decentramento statale e regionale.
Le circoscrizioni provinciali
possono essere suddivise in circondari con funzioni esclusivamente
amministrative per un ulteriore decentramento.
Art. 130.
Un organo della Regione, costituito
nei modi stabiliti da legge della Repubblica, esercita, anche
in forma decentrata, il controllo di legittimita' sugli atti
delle Provincie, dei Comuni e degli altri enti locali.
In casi determinati dalla legge
puo' essere esercitato il controllo di merito, nella forma
di richiesta motivata agli enti deliberanti di riesaminare
la loro deliberazione.
Art. 131.
Sono costituite le seguenti
Regioni:
Piemonte;
Valle d'Aosta;
Lombardia;
Trentino-Alto Adige;
Veneto;
Friuli-Venezia Giulia;
Liguria;
Emilia-Romagna;
Toscana;
Umbria;
Marche;
Lazio;
Abruzzi;
Molise;
Campania;
Puglia;
Basilicata;
Calabria;
Sicilia;
Sardegna.
Art. 132.
Si puo' con legge costituzionale,
sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni
esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di
un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti
Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle
popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum
dalla maggioranza delle popolazioni stesse.
Si puo', con referendum e con
legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire
che Provincie e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati
da una Regione ed aggregati ad un'altra.
Art. 133.
Il mutamento delle circoscrizioni
provinciali e la istituzione di nuove Provincie nell'ambito
d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su
iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione.
La Regione, sentite le popolazioni
interessate, puo' con sue leggi istituire nel proprio territorio
nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.
TITOLO VI GARANZIE COSTITUZIONALI
Sezione I - La Corte Costituzionale.
Art. 134.
La Corte costituzionale giudica:
sulle controversie relative
alla legittimita' costituzionale delle leggi e degli atti,
aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;
sui conflitti di attribuzione
tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni,
e tra le Regioni;
sulle accuse promosse contro
il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.
Art. 135.
La Corte costituzionale e'
composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente
della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune
e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.
I
giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati
anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed
amministrative, i professori ordinari di universita' in materie
giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d'esercizio.
I
giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove
anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento,
e non possono essere nuovamente nominati.
Alla scadenza del termine il
giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio
delle funzioni.
La Corte elegge tra i suoi
componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente,
che rimane in carica per un triennio, ed e' rieleggibile,
fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.
L'ufficio di giudice della
Corte e' incompatibile con quello di membro del Parlamento,
di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione
di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.
Nei giudizi d'accusa contro
il Presidente della Repubblica, intervengono, oltre i giudici
ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco
di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilita' a senatore,
che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione
con le stesse modalita' stabilite per la nomina dei giudici
ordinari.
Art. 136.
Quando la Corte dichiara l'illegittimita'
costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza
di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo
alla pubblicazione della decisione.
La decisione della Corte e'
pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali
interessati, affinche', ove lo ritengano necessario, provvedano
nelle forme costituzionali.
Art. 137.
Una legge costituzionale stabilisce
le condizioni, le forme, i termini di proponibilita' dei giudizi
di legittimita' costituzionale, e le garanzie d'indipendenza
dei giudici della Corte.
Con legge ordinaria sono stabilite
le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento
della Corte.
Contro le decisioni della Corte
costituzionale non e' ammessa alcuna impugnazione.
Sezione II - Revisione della Costituzione.
Leggi costituzionali.
Art. 138.
Le leggi di revisione della
Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate
da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo
non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta
dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte
a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione,
ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila
elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta
a referendum non e' promulgata, se non e' approvata dalla
maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum
se la legge e' stata approvata nella seconda votazione da
ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi
componenti.
Art. 139.
La forma repubblicana non puo'
essere oggetto di revisione costituzionale.
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DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
I
Con l'entrata in vigore della
Costituzione il Capo provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni
di Presidente della Repubblica e ne assume il titolo.
II
Se alla data della elezione
del Presidente della Repubblica non sono costituiti tutti
i Consigli regionali, partecipano alla elezione soltanto i
componenti delle due Camere.
III
Per la prima composizione del
Senato della Repubblica sono nominati senatori, con decreto
del Presidente della Repubblica, i deputati dell'Assemblea
Costituente che posseggono i requisiti di legge per essere
senatori e che:
sono stati presidenti del Consiglio
dei Ministri o di Assemblee legislative;
hanno fatto parte del disciolto
Senato;
hanno avuto almeno tre elezioni,
compresa quella all'Assemblea Costituente;
sono stati dichiarati decaduti
nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926;
hanno scontato la pena della
reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a condanna
del tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato.
Sono nominati altresi' senatori,
con decreto del Presidente della Repubblica, i membri del
disciolto Senato che hanno fatto parte della Consulta Nazionale.
Al diritto di essere nominati
senatori si puo' rinunciare prima della firma del decreto
di nomina. L'accettazione della candidatura alle elezioni
politiche implica rinuncia al diritto di nomina a senatore.
IV
Per la prima elezione del Senato
il Molise e' considerato come Regione a se' stante, con il
numero dei senatori che gli compete in base alla sua popolazione.
V
La disposizione dell'art. 80
della Costituzione, per quanto concerne i trattati internazionali
che importano oneri alle finanze o modificazioni di legge,
ha effetto dalla data di convocazione delle Camere.
VI
Entro cinque anni dall'entrata
in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli
organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo
le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti
e dei tribunali militari.
Entro un anno dalla stessa
data si provvede con legge al riordinamento del Tribunale
supremo militare in relazione all'articolo 111.
VII
Fino a quando non sia emanata
la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformita'
con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento
vigente.
Fino a quando non entri in
funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie
indicate nell'articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti
delle norme preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione.
VIII
Le elezioni dei Consigli regionali
e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali
sono indette entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione.
Leggi della Repubblica regolano
per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio
delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando
non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle
funzioni amministrative fra gli enti locali restano alle Provincie
ed ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre
di cui le Regioni deleghino loro l'esercizio.
Leggi della Repubblica regolano
il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello
Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso
necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro
uffici le Regioni devono, tranne che in casi di necessita',
trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli
enti locali.
IX
La Repubblica, entro tre anni
dall'entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi
alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa
attribuita alle Regioni.
X
Alla Regione del Friuli-Venezia
Giulia, di cui all'art. 116, si applicano provvisoriamente
le norme generali del Titolo V della parte seconda, ferma
restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformita'
con l'art. 6.
XI
Fino a cinque anni dall'entrata
in vigore della Costituzione si possono, con leggi costituzionali,
formare altre Regioni, a modificazione dell'elenco di cui
all'art. 131, anche senza il concorso delle condizioni richieste
dal primo comma dell'articolo 132, fermo rimanendo tuttavia
l'obbligo di sentire le popolazioni interessate.
XII
E' vietata la riorganizzazione,
sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.
In deroga all'articolo 48,
sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dall'entrata
in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto
di voto e alla eleggibilita' per i capi responsabili del regime
fascista.
XIII
I
membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e
non possono ricoprire uffici pubblici ne' cariche elettive.
Agli ex re di Casa Savoia,
alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati
l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale.
I
beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa
Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi,
sono avocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni
di diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo
il 2 giugno 1946, sono nulli.
XIV
I
titoli nobiliari non sono riconosciuti.
I
predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono
come parte del nome.
L'Ordine mauriziano e' conservato
come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla
legge.
La legge regola la soppressione
della Consulta araldica.
XV
Con l'entrata in vigore della
Costituzione si ha per convertito in legge il decreto legislativo
luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull'ordinamento provvisorio
dello Stato.
XVI
Entro un anno dall'entrata
in vigore della Costituzione si procede alla revisione e al
coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali
che non siano state finora esplicitamente o implicitamente
abrogate.
XVII
L'Assemblea Costituente sara'
convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio
1948, sulla legge per la elezione del Senato della Repubblica,
sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa.
Fino al giorno delle elezioni
delle nuove Camere, l'Assemblea Costituente puo' essere convocata,
quando vi sia necessita' di deliberare nelle materie attribuite
alla sua competenza dagli articoli 2, primo e secondo comma,
e 3, comma primo e secondo, del decreto legislativo 16 marzo
1946, n. 98.
In tale periodo le Commissioni
permanenti restano in funzione. Quelle legislative rinviano
al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali
osservazioni e proposte di emendamenti.
I
deputati possono presentare al Governo interrogazioni con
richiesta di risposta scritta.
L'Assemblea Costituente, agli
effetti di cui al secondo comma del presente articolo, e'
convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del Governo
o di almeno duecento deputati.
XVIII
La presente Costituzione e'
promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni
dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea Costituente,
ed entra in vigore il 1ø gennaio 1948.
Il testo della Costituzione
e' depositato nella sala comunale di ciascun Comune della
Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l'anno 1948,
affinche' ogni cittadino possa prenderne cognizione.
La Costituzione, munita del
sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale
delle leggi e dei decreti della Repubblica.
La Costituzione dovra' essere
fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica
da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 dicembre
1947.
ENRICO DE NICOLA
Controfirmano:
Il Presidente dell'Assemblea Costituente
:
UMBERTO TERRACINI
Il Presidente del Consiglio dei Ministri:
ALCIDE DE GASPERI
Visto: il Guardasigilli GRASSI
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NOTE
(Nota all'art. 7, secondo comma).
I
Patti Lateranensi sono stati modificati dall'Accordo concordatario
del 18 febbraio 1984, reso esecutivo con la legge 25 marzo
1985, n. 121 (G.U. 10 aprile 1985, n. 85, suppl.).
(Nota all'art. 8, secondo comma).
A
regolare tali rapporti sono intervenute le leggi 11 agosto
1984, n. 449, 22 novembre 1988, n. 516, 22 novembre 1988,
n. 517 e 8 marzo 1989, n. 101 (G.U. 13 agosto 1984, n. 222;
2 dicembre 1988, n. 283; 23 marzo 1989, n. 69), emesse sulla
base di previe " intese" intercorse, rispettivamente, con
la Tavola valdese, le Chiese cristiane avventiste, le Assemblee
di Dio e le Comunita' ebraiche, e piu' di recente le leggi
5 ottobre 1993, n. 409 (G.U. 11 ottobre 1993, n. 239), 12
aprile 1995, n. 116 (G.U. 22 aprile 1995, n. 94), 29 novembre
1995, n. 520 (G.U. 7 dicembre 1995, n. 286), 20 dicembre 1996,
nn. 637 e 638 (G.U. 21 dicembre 1996, n. 299), per la regolamentazione
dei rapporti con altre confessioni o per la modifica delle
precedenti intese.
(Nota all'art. 10, quarto comma).
A
norma dell'articolo unico della legge costituzionale 21 giugno
1967, n. 1 (G.U. 3 luglio 1967, n. 164), " l'ultimo comma
dell'art. 10 della Costituzione non si applica ai delitti
di genocidio" .
(Nota all'art. 26, secondo
comma).
A
norma dell'articolo unico della legge costituzionale 21 giugno
1967, n. 1 " l'ultimo comma dell'art. 26 della Costituzione
non si applica ai delitti di genocidio" . Cfr. art. 10.
(Nota all'art. 27, quarto comma).
Cfr. Convenzione europea per
la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali
- "Protocollo n. 6 sull'abolizione della pena di morte" (adottato
a Strasburgo il 28 aprile 1983), reso esecutivo con legge
2 gennaio 1989, n. 8 (G.U. 16 gennaio 1989, n. 12, suppl.
ord.), nonche' legge 13 ottobre 1994, n. 589 sull'"Abolizione
della pena di morte nel codice penale militare di guerra"
(G.U. 25 ottobre 1994, n. 250).
(Nota all'art. 40).
V. legge 12 giugno 1990, n.
146, recante "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero
nei servizi pubblici essenziali" (G.U. 14 giugno 1990, n.
137).
(Nota all'art. 48)
Comma terzo inserito con l'art.
1 della legge cost. 17 gennaio 2000, n. 1 (G.U. 20 gennaio
2000, n. 15)
(Nota all'art. 56).
Articolo cosi' sostituito con
l'art. 1 della legge cost. 9 febbraio 1963, n. 2, recante
" Modificazioni agli artt. 56, 57 e 60 della Costituzione"
(G.U. 12 febbraio 1963, n. 40).
Il testo originario dell'art.
56 disponeva:
"La Camera dei deputati e'
eletta a suffragio universale e diretto, in ragione di un
deputato per ottantamila abitanti o per frazione superiore
a quarantamila.
Sono eleggibili a deputati
tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto
i venticinque anni di eta'".
[top]
(Nota all'art. 57).
Articolo cosi' sostituito con
l'art. 2 della legge cost. 9 febbraio 1963, n. 2, e, successivamente,
modificato nel terzo comma dalla legge cost. 27 dicembre 1963,
n. 3, istitutiva della Regione Molise (G.U. 4 gennaio 1964,
n. 3). V., altresi', legge cost. 9 marzo 1961, n. 1 per l'assegnazione
in via transitoria di seggi alla Regione Friuli-Venezia Giulia
(G.U. 1ø aprile 1961, n. 82).
Il testo dell'art. 57, nella
formulazione anteriore alle leggi costituzionali del 1963,
disponeva:
"Il Senato della Repubblica
e' eletto a base regionale.
A
ciascuna Regione e' attribuito un senatore per duecentomila
abitanti o per frazione superiore a centomila.
Nessuna Regione puo' avere
un numero di senatori inferiore a sei. La Valle d'Aosta ha
un solo senatore".
***
"Il Senato della Repubblica
e' eletto a base regionale.
Il numero dei senatori elettivi
e' di trecentoquindici.
Nessuna Regione puo' avere
un numero di senatori inferiore a sette. La Valle d'Aosta
ha un solo senatore.
La ripartizione dei seggi tra
le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente
comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni,
quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base
dei quozienti interi e dei piu' alti resti".
(Nota all'art. 60, primo comma).
Comma cosi' sostituito con
l'art. 3 della legge cost. 9 febbraio 1963, n. 2, recante
" Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione"
.
Il testo originario dell'art.
60 recitava:
"La Camera dei deputati e'
eletta per cinque anni, il Senato della Repubblica per sei.
La durata di ciascuna Camera
non puo' essere prorogata se non per legge e soltanto in caso
di guerra".
(Nota all'art. 68).
Articolo cosi' sostituito con
la legge cost. 29 ottobre 1993, n. 3 (G.U. 30 ottobre 1993,
n. 256).
Il testo anteriore dell'art.
68 recitava:
"I membri del Parlamento non
possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti
dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della
Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento
puo' essere sottoposto a procedimento penale; ne' puo' essere
arrestato, o altrimenti privato della liberta' personale,
o sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, salvo
che sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale
e' obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura.
Eguale autorizzazione e' richiesta
per trarre in arresto o mantenere in detenzione un membro
del Parlamento in esecuzione di una sentenza anche irrevocabile".
Per l'immunita' dei giudici
della Corte costituzionale, cfr. art. 3 della legge cost.
9 febbraio 1948, n. 1.
(Nota all'art. 75, quinto comma).
V. art. 2 della legge cost.
11 marzo 1953, n. 1 e Titolo II della legge 25 maggio 1970,
n. 352.
(Nota all'art. 79).
Articolo cosi' sostituito con
la legge cost. 6 marzo 1992, n. 1 (G.U. 9 marzo 1992, n. 57).
Il testo originario dell'art.
79 disponeva:
"L'amnistia e l'indulto sono
concessi dal Presidente della Repubblica su legge di delegazione
delle Camere.
Non possono applicarsi ai reati
commessi successivamente alla proposta di delegazione".
(Nota all'art. 88, secondo
comma).
Comma cosi' sostituito con
la legge cost. 4 novembre 1991, n. 1 (G.U. 8 novembre 1991,
n. 262).
Nella formulazione anteriore,
il secondo comma dell'art. 88 recitava:
"
Non puo' esercitare tale facolta' negli ultimi sei mesi del
suo mandato" .
(Nota all'art. 96).
Articolo cosi' sostituito con
l'art. 1 della legge cost. 16 gennaio 1989, n. 1. V., altresi',
legge 5 giugno 1989, n. 219.
Il testo originario dell'art.
96 disponeva:
"
Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri sono
posti in stato d'accusa dal Parlamento in seduta comune per
reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni" .
[top]
(Nota all'art. 107, primo comma).
Nel testo pubblicato nella
edizione straordinaria della G.U. 27 dicembre 1947, per errore
tipografico, in luogo di "funzioni" compariva la parola "funzionari":
cfr. errata-corrige in G.U. 3 gennaio 1948, n. 2.
(Nota all'art. 111).
I
primi cinque commi sono stati introdotti con l'art. 1 della
legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 (G.U. 23 dicembre
1999, n. 300).
All'art. 2, la stessa legge
costituzionale cosi' dispone:
"1. La legge regola l'applicazione
dei princi'pi contenuti nella presente legge costituzionale
ai procedimenti penali in corso alla data della sua entrata
in vigore".
(Nota all'art. 116).
V. legge cost. 26 febbraio
1948, n. 2 (per lo Statuto siciliano), legge cost. 26 febbraio
1948, n. 3 (per lo Statuto della Sardegna), legge cost. 26
febbraio 1948, n. 4 (per lo Statuto della Valle d'Aosta),
legge cost. 26 febbraio 1948, n. 5 e d.P.R. 31 agosto 1972,
n. 670 (per lo Statuto del Trentino-Alto Adige), legge cost.
31 gennaio 1963, n. 1 (per lo Statuto del Friuli-Venezia Giulia).
V., anche, legge cost. 9 maggio 1986, n. 1, concernente modifica
dell'art. 16 dello Statuto della Sardegna (G.U. 15 maggio
1986, n. 111), legge cost. 12 aprile 1989, n. 3, recante modifiche
ed integrazioni alla legge cost. 23 febbraio 1972, n. 1, concernente
la durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei
consigli regionali delle regioni a statuto speciale (G.U.
14 aprile 1989, n. 87), nonche' legge cost. 23 settembre 1993,
n. 2, recante modifiche e integrazioni agli statuti speciali
per la Valle d'Aosta, per la Sardegna, per il Friuli-Venezia
Giulia e per il Trentino-Alto Adige (G.U. 25 settembre 1993,
n. 226).
(Nota all'art. 121, secondo
e quarto comma).
Articolo cosi' modificato,
nel secondo e quarto comma, con legge costituzionale 22 novembre
1999, n. 1 (G.U. 22 dicembre 1999, n. 299).
Il precedente testo recitava,
al secondo e al quarto comma:
"Il Consiglio regionale esercita
le potesta' legislative e regolamentari attribuite alla Regione
e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle
leggi. Puo' fare proposte di legge alle Camere".
"Il Presidente della Giunta
rappresenta la Regione; promulga le leggi e i regolamenti
regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo
Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo
centrale".
(Nota all'art. 122).
Articolo cosi' sostituito con
l'art. 2 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1
(G.U. 22 dicembre 1999, n. 299).
All'art. 5, recante "disposizioni
transitorie", la stessa legge costituzionale ha cosi' disposto:
"1. Fino alla data di entrata
in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi
elettorali ai sensi del primo comma dell'articolo 122 della
Costituzione, come sostituito dall'articolo 2 della presente
legge costituzionale, l'elezione del Presidente della Giunta
regionale e' contestuale al rinnovo dei rispettivi Consigli
regionali e si effettua con le modalita' previste dalle disposizioni
di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli
regionali. Sono candidati alla Presidenza della Giunta regionale
i capilista delle liste regionali. E' proclamato eletto Presidente
della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior
numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della
Giunta regionale fa parte del Consiglio regionale. E' eletto
alla carica di consigliere il candidato alla carica di Presidente
della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti
validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato
eletto Presidente. L'Ufficio centrale regionale riserva, a
tal fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle
liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista
regionale proclamato alla carica di consigliere, nell'ipotesi
prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo
15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma
2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o,
altrimenti, il seggio attribuito con il resto o con la cifra
elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede
di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi
circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti
alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero
in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede
all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve
tenere conto per la determinazione della conseguente quota
percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in
seno al Consiglio regionale.
2. Fino alla data di entrata
in vigore dei nuovi statuti regionali si osservano le seguenti
disposizioni:
a) entro dieci giorni dalla
proclamazione, il Presidente della Giunta regionale nomina
i componenti della Giunta, fra i quali un Vicepresidente,
e puo' successivamente revocarli;
b) nel caso in cui il Consiglio
regionale approvi a maggioranza assoluta una mozione motivata
di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale,
presentata da almeno un quinto dei suoi componenti e messa
in discussione non prima di tre giorni dalla presentazione,
entro tre mesi si procede all'indizione di nuove elezioni
del Consiglio e del Presidente della Giunta. Si procede parimenti
a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta
in caso di dimissioni volontarie, impedimento permanente o
morte del Presidente".
Nella formulazione originaria,
l'art. 122 cosi' recitava:
"Il sistema d'elezione, il
numero e i casi di ineleggibilita' e di incompatibilita' dei
consiglieri regionali sono stabiliti con legge della Repubblica.
Nessuno puo' appartenere contemporaneamente
a un Consiglio regionale e ad una delle Camere del Parlamento
o ad un altro Consiglio regionale.
Il Consiglio elegge nel suo
seno un presidente e un ufficio di presidenza per i propri
lavori.
I
consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere
delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle
loro funzioni.
Il Presidente ed i membri della
Giunta sono eletti dal Consiglio regionale tra i suoi componenti".
(Nota all'art. 123).
Articolo cosi' sostituito con
l'art. 3 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1
(G.U. 22 dicembre 1999, n. 299).
Nella precedente formulazione,
l'art. 123 recitava:
"Ogni Regione ha uno statuto
il quale, in armonia con la Costituzione e con le leggi della
Repubblica, stabilisce le norme relative all'organizzazione
interna della Regione. Lo statuto regola l'esercizio del diritto
di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi
della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti
regionali.
Lo statuto e' deliberato dal
Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti,
ed e' approvato con legge della Repubblica".
Ai sensi dello stesso articolo,
secondo comma, gli statuti regionali sono stati approvati
con leggi della Repubblica del 22 maggio 1971 (nn. 338, 339,
340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350), del
22 luglio 1971 (n. 480) e del 28 luglio 1971 (n. 519) (pubblicate
in G.U. 14 giugno 1971, n. 148, suppl.; 28 luglio 1971, n.
190, suppl.; 3 agosto 1971, n. 195) e, successivamente, modificati
con leggi 9 novembre 1990, n. 336 (G.U. 21 novembre 1990,
n. 272, suppl. ord.), 31 maggio 1991, n. 180 (G.U. 18 giugno
1991, n. 141), 23 gennaio 1992, n. 44 (G.U. 1ø febbraio 1992,
n. 26, suppl. ord.).
[top]
(Nota all'art. 126).
Articolo cosi' sostituito con
l'art. 4 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1
(G.U. 22 dicembre 1999, n. 299).
Nella formulazione originaria,
l'art. 126 cosi' recitava:
"Il Consiglio regionale puo'
essere sciolto, quando compia atti contrari alla Costituzione
o gravi violazioni di legge, o non corrisponda all'invito
del Governo di sostituire la Giunta o il Presidente, che abbiano
compiuto analoghi atti o violazioni.
Puo' essere sciolto quando,
per dimissioni o per impossibilita' di formare una maggioranza,
non sia in grado di funzionare.
Puo' essere altresi' sciolto
per ragioni di sicurezza nazionale.
Lo scioglimento e' disposto
con decreto motivato del Presidente della Repubblica, sentita
una Commissione di deputati e senatori costituita, per le
questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.
Col decreto di scioglimento
e' nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili al
Consiglio regionale, che indice le elezioni entro tre mesi
e provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della
Giunta e agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica
del nuovo Consiglio".
(Nota all'art. 131).
Cosi' modificato con l'art.
1 della legge cost. 27 dicembre 1963, n. 3, che ha istituito
la Regione "Molise". Cfr. art. 57 e XI delle disposizioni
transitorie e finali.
Nella formulazione originaria,
l'art. 131 sotto la dizione "Abruzzi e Molise" individuava
un'unica regione.
(Nota all'art. 132, secondo
comma).
Per la disciplina dei referendum
previsti in questo articolo, v. Titolo III della legge 25
maggio 1970, n. 352.
(Nota all'art. 134).
L'ultimo capoverso e' stato
cosi' modificato con l'art. 2 della legge cost. 16 gennaio
1989, n. 1. Il testo originario di tale capoverso recitava:
"
sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica
ed i Ministri, a norma della Costituzione" .
Cfr. ora art. 96, nella attuale
formulazione, dopo la modifica apportata con l'art. 1 della
legge cost. n. 1 del 1989.
(Nota all'art. 135).
Articolo cosi' sostituito con
l'art. 1 della legge cost. 22 novembre 1967, n. 2, e successivamente
modificato, nell'ultimo cpv., dalla legge costituzionale 16
gennaio 1989, n. 1.
V. l'art. 10 della legge cost.
11 marzo 1953, n. 1 (abrogato dalla legge n. 2 del 1967).
Il precedente testo dell'art.
135 recitava:
"
La Corte costituzionale e' composta di quindici giudici nominati
per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo
dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme
magistrature ordinaria ed amministrative.
I
giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati
anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed
amministrative, i professori ordinari di universita' in materie
giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d'esercizio.
La Corte elegge il presidente
fra i suoi componenti.
I
giudici sono nominati per dodici anni, si rinnovano parzialmente
secondo le norme stabilite dalla legge e non sono immediatamente
rieleggibili.
L'ufficio di giudice della
Corte e' incompatibile con quello di membro del Parlamento
o d'un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione
d'avvocato, e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.
Nei giudizi d'accusa contro
il Presidente della Repubblica e contro i Ministri intervengono,
oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri eletti,
all'inizio di ogni legislatura, dal Parlamento in seduta comune
tra i cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilita' a senatore"
.
(Nota all'art. 135, quinto
comma).
V., altresi', art. 6 della
legge 11 marzo 1953, n. 87, e art. 7 del regolamento generale
della Corte costituzionale.
(Nota all'art. 135, sesto comma).
Cfr. art. 7 della legge 11
marzo 1953, n. 87.
Per l'incompatibilita' con
la carica di consigliere regionale v. art. 4 della legge 23
aprile 1982, n. 154. L'articolo 11 della legge 11 aprile 1990,
n. 74 stabilisce per i componenti del Consiglio superiore
della magistratura l'incompatibilita' con l'ufficio di Giudice
costituzionale.
(Nota all'art. 135, settimo
comma).
Cfr. regolamento parlamentare
7-28 giugno 1989 e, inoltre, leggi cost. 22 novembre 1967,
n. 2, 11 marzo 1953, n. 1, legge 11 marzo 1953, n. 87 e, in
ispecie, legge 2 gennaio 1962, n. 20 e Norme integrative per
i giudizi di accusa 27 novembre 1962.
(Nota all'art. 136, secondo
comma).
Cfr. art. 30 della legge 11
marzo 1953, n. 87.
(Nota all'art. 137, primo comma).
Cfr. legge cost. 9 febbraio
1948, n. 1 e legge cost. 11 marzo 1953, n. 1.
(Nota all'art. 137, secondo
comma).
Vedi legge 11 marzo 1953, n.
87.
(Nota all'art. 138).
Per la disciplina relativa
al referendum previsto in questo articolo, v. Titolo I della
legge 25 maggio 1970, n. 352.
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(Nota alla IV delle disposizioni
transitorie e finali).
Cfr. artt. 57 e 131, come modificati
dalla legge cost. 27 dicembre 1963, n. 3.
(Nota alla VII delle disposizioni
transitorie e finali).
Il terzo comma di questa disposizione
e' stato abrogato con l'art. 7 della legge cost. 22 novembre
1967, n. 2. Esso disponeva:
"I giudici della Corte costituzionale
nominati nella prima composizione della Corte stessa non sono
soggetti alla parziale rinnovazione e durano in carica dodici
anni".
(Nota alla XI delle disposizioni
transitorie e finali).
Il termine, previsto in questo
articolo, e' stato prorogato al 31 dicembre 1963, con legge
costituzionale 18 marzo 1958, n. 1 (G.U. 1ø aprile 1958, n.
79), ed entro lo stesso termine e' stata istituita la Regione
Molise (cfr. art. 131).
(Nota alla XV delle disposizioni
transitorie e finali).
Il decreto, emanato come "
decreto legge luogotenenziale" , del 25 giugno 1944, n. 151
intitolato " Assemblea per la nuova Costituzione dello Stato,
giuramento dei membri del Governo e facolta' del Governo di
emanare norme giuridiche" (G.U. 8 luglio 1944, n. 39, serie
speciale), conteneva le seguenti disposizioni:
Art. 1 - " Dopo la liberazione
del territorio nazionale, le forme istituzionali saranno scelte
dal popolo italiano che a tal fine eleggera', a suffragio
universale diretto e segreto, una Assemblea Costituente per
deliberare la nuova costituzione dello Stato.
I
modi e le procedure saranno stabiliti con successivo provvedimento".
Art. 2 - " E' abrogata la disposizione
concernente la elezione di una nuova Camera dei Deputati e
la sua convocazione entro quattro mesi dalla cessazione dell'attuale
stato di guerra, contenuta nel comma terzo dell'articolo unico
del R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 175, con cui venne
dichiarata chiusa la sessione parlamentare e sciolta la Camera
dei fasci e delle corporazioni" .
Art. 3 - " I Ministri e Sottosegretari
di Stato giurano sul loro onore di esercitare la loro funzione
nell'interesse supremo della Nazione e di non compiere, fino
alla convocazione dell'Assemblea Costituente, atti che comunque
pregiudichino la soluzione della questione istituzionale"
.
Art. 4 - " Finche' non sara'
entrato in funzione il nuovo Parlamento, i provvedimenti aventi
forza di legge sono deliberati dal Consiglio dei Ministri.
Tali decreti legislativi preveduti
nel comma precedente sono sanzionati e promulgati dal Luogotenente
Generale del Regno con la formula:
"
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
"
Sulla proposta di ...
"
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: ..." .
Art. 5 - " Fino a quando resta
in vigore la disposizione dell'art. 2, comma primo, del R.
decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, i decreti relativi
alle materie indicate nell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926,
n. 100, sono emanati dal Luogotenente Generale del Regno con
la formula:
"
Sentito il Consiglio dei Ministri;
"
Sulla proposta di ...
"
Abbiamo decretato e decretiamo..." .
Art. 6 - " Il presente decreto
entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - e sara' presentato
alle Assemblee legislative per la conversione in legge.
Il Presidente del Consiglio
dei Ministri, proponente, e' autorizzato a presentare il relativo
disegno di legge.
Ordiniamo, a chiunque spetti,
di osservare il presente decreto e di farlo osservare come
legge dello Stato" .
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(Nota alla XVII delle disposizioni
transitorie e finali).
Il testo del decreto legislativo
luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, recante " Integrazioni
e modifiche al decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno
1944, n. 151, relativo all'Assemblea per la nuova costituzione
dello Stato, al giuramento dei membri del Governo ed alla
facolta' del Governo di emanare norme giuridiche" (G. U. 23
marzo 1946, n. 69), conteneva le seguenti disposizioni:
Art. 1 - " Contemporaneamente
alle elezioni per l'Assemblea Costituente il popolo sara'
chiamato a decidere mediante referendum sulla forma istituzionale
dello Stato (Repubblica o Monarchia)".
Art. 2 - " Qualora la maggioranza
degli elettori votanti si pronunci in favore della Repubblica,
l'Assemblea, dopo la sua costituzione, come suo primo atto,
eleggera' il Capo provvisorio dello Stato, che esercitera'
le sue funzioni, fino a quando sara' nominato il Capo dello
Stato a norma della Costituzione deliberata dall'Assemblea.
Per l'elezione del Capo provvisorio
dello Stato e' richiesta la maggioranza dei tre quinti dei
membri dell'Assemblea. Se al terzo scrutinio non sara' raggiunta
tale maggioranza, bastera' la maggioranza assoluta.
Avvenuta l'elezione del Capo
provvisorio dello Stato il Governo in carica gli presentera'
le sue dimissioni e il Capo provvisorio dello Stato dara'
l'incarico per la formazione del nuovo Governo.
Nella ipotesi prevista dal
primo comma, dal giorno della proclamazione dei risultati
del referendum e fino alla elezione del Capo provvisorio dello
Stato, le relative funzioni saranno esercitate dal Presidente
del Consiglio dei Ministri in carica nel giorno delle elezioni.
Qualora la maggioranza degli
elettori votanti si pronunci in favore della Monarchia, continuera'
l'attuale regime Luogotenenziale fino alla entrata in vigore
delle deliberazioni dell'Assemblea sulla nuova Costituzione
e sul Capo dello Stato" .
Art. 3 - " Durante il periodo
della Costituente e fino alla convocazione del Parlamento
a norma della nuova Costituzione il potere legislativo resta
delegato, salva la materia costituzionale, al Governo, ad
eccezione delle leggi elettorali e delle leggi di approvazione
dei trattati internazionali, le quali saranno deliberate dall'Assemblea.
Il Governo potra' sottoporre
all'esame dell'Assemblea qualunque altro argomento per il
quale ritenga opportuna la deliberazione di essa.
Il Governo e' responsabile
verso l'Assemblea Costituente.
Il rigetto di una proposta
governativa da parte dell'Assemblea non porta come conseguenza
le dimissioni del Governo. Queste sono obbligatorie soltanto
in seguito alla votazione di un'apposita mozione di sfiducia,
intervenuta non prima di due giorni dalla sua presentazione
e adottata a maggioranza assoluta dei Membri dell'Assemblea".
Art. 4 - " L'Assemblea Costituente
terra' la sua prima riunione in Roma, nel Palazzo di Montecitorio,
il ventiduesimo giorno successivo a quello in cui si saranno
svolte le elezioni.
L'Assemblea e' sciolta di diritto
il giorno dell'entrata in vigore della nuova Costituzione
e comunque non oltre l'ottavo mese dalla sua prima riunione.
Essa puo' prorogare questo termine per non piu' di quattro
mesi.
Finche' non avra' deliberato
il proprio regolamento interno l'Assemblea Costituente applichera'
il regolamento interno della Camera dei deputati in data 1ø
luglio 1900 e successive modificazioni fino al 1922".
Art. 5 - " Fino a quando non
sia entrata in funzione la nuova Costituzione le attribuzioni
del Capo dello Stato sono regolate dalle norme finora vigenti,
in quanto applicabili" .
Art. 6 - " I provvedimenti
legislativi che non siano di competenza dell'Assemblea Costituente
ai sensi del primo comma dell'art. 3, deliberati nel periodo
ivi indicato, devono essere sottoposti a ratifica del nuovo
Parlamento entro un anno dalla sua entrata in funzione" .
Art. 7 - " Entro il termine
di trenta giorni dalla data del decreto Luogotenenziale che
indice le elezioni dell'Assemblea Costituente i dipendenti
civili e militari dello Stato devono impegnarsi, sul loro
onore, a rispettare e far rispettare nell'adempimento dei
doveri del loro stato il risultato del referendum istituzionale
e le relative decisioni dell'Assemblea Costituente.
Nessuno degli impegni da essi
precedentemente assunti, anche con giuramento, limita la liberta'
di opinione e di voto dei dipendenti civili e militari dello
Stato" .
Art. 8 - " Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio
dei Ministri, saranno emanate le norme relative allo svolgimento
del referendum, alla proclamazione dei risultati di esso e
al giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste ed
i reclami relativi alle operazioni del referendum, con facolta'
di variare e integrare, a tali fini, le disposizioni del decreto
legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, per l'elezione
dei deputati all'Assemblea Costituente e di disporre che alla
scheda di Stato, prevista dal decreto anzidetto, siano apportate
le modificazioni eventualmente necessarie.
Per la risposta al referendum
dovranno essere indicati due distinti contrassegni" .
Art. 9 - " Il presente decreto
entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del Regno.
Ordiniamo che il presente decreto,
munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta
ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando
a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come
legge dello Stato" .
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