5. I diritti della personalita'

Questi diritti tutelano il soggetto nelle sue manifestazioni di identità personale dal p.d.v. morale e sociale; tutelano il decoro, l'immagine ed il rispetto di cui si gode presso gli altri. Mentre il codice civile considera situazioni giuridiche aventi per oggetto i beni, cioè tutto ciò che è al di fuori della persona e con cui la persona entra il rapporto, i diritti della personalità vogliono garantire la posizione della persone ed il suo sviluppo sereno dal p.d.v. sociale e personale. Il principio generale di protezione di tali situazioni si ritrova nell'art.2 della Cost. in cui viene consacrato il principio personalistico. Fra questi diritti troviamo: 1) Diritto alla vita e all'integrità fisica: esso è tutelato dalle leggi civili. dalla legge penale che punisce i delitti contro la vita e l'incolumità individuale, e dalla Costituzione tramite la tutela del nascituro e l'abolizione della pena di morte che pone la vita al di sopra della potestà punitiva dell'ordinamento statale. L'art.5 cc consente gli atti di disposizione del proprio corpo che non provochino una diminuzione permanente dell'integrità fisica del soggetto e che non siano contrari alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume (norma fatta per evitare la donazione indiscriminata degli organi). 2) Diritto al nome: att.6-10cc. Tutelato nei confronti di altri che ne abusino. Lo pseudonimo trova la stessa tutela del nome. 3) Diritto all cittadinanza ed alla capacità giuridica (art.22 Cost): per motivi politici, negli stati assoluti dittatoriali la persona veniva privata della capacità giuridica e del nome per reati politici. Nel regime fascista le minoranze linguistiche erano state obbligare ad italianizzare il nome. 4) Diritto all'onore (art.3 Cost., art.594 cpp): tutela il prestigio e la credibilità che la persona ha nei confronti degli altri; tale prestigio assume rilevanza nel suo aspetto più importante che è la dignità sociale. Art.594: reati contro l'onore: ingiuria, diffamazione e diffamazione a mezzo stampa. 5) Diritto alla riservatezza: l'art.8 della Convenzione europea dei diritti umani tutela il diritto alla non interferenza del mondo alla privacy della persona. Tale diritto si trova in un potenziale contrasto di fronte al diritto di cronaca e di critica della Cost.; il limite a tali diritti viene posto dall'art.595 cpp che afferma che dove esiste ingiuria e diffamazione, è stato usato in modo illegittimo il d. di cronaca e di critica. Una sentenza della Cassazione del 06/06/88 esclude le cause di punibilità, cioè i casi in cui il diritto e di cronaca e di critica non sono fonte di reato: a) la notizia pubblicata deve essere vera, o comunque devono essere note le fonti; b) esiste un interesse pubblico alla divulgazione c) l'informazione deve essere esposta in maniera obiettiva e serena e con linguaggio non offensivo (altrimenti si incorrerebbe nell'ingiuria). Limiti analoghi sono stati individuati affinché l'esercizio del diritto di critica (sancito dall'art.21 Cost) essendo il diritto di dare giudizi, non si concreti nei reati dell'ingiuria e della diffamazione: a) occorre mantenere un linguaggio corretto; b) occorre rispettare i diritti altrui di pari rilievo costituzionale come la reputazione, il decoro, l'onorabilità di ogni persona fisica e giuridica, In mancanza dell'osservanza di tali precetti nasce la responsabilità dei giornalisti, dei direttori dei giornali e, per i non quotidiani, anche dello stampatore. 6) Diritto all'immagine; si tratta del divieto di abuso che altri faccia della propria immagine fotoriproducibile. 7) Diritto all'identità personale: secondo una sentenza della Corte di Cassazione, tale diritto tutela dell'interesse della persona a non vedersi all'esterno alterato, offuscato il proprio patrimonio intellettuale, politico, sociale, religioso, ideologico, professionale, quale si estrinseca o appare in base a circostanze univoche e concrete Tale interesse è parzialmente tutelato dalla legge 5/8/81 n.416 là dove si prevede il diritto di rettifica, derivante dall'obbligo dei direttori dei quotidiani o periodici di pubblicare rettifiche di soggetti che si ritengono lesi da notizie o giudizi pubblicati, inoltre è tutelato dalla possibilità di chiedere in sede giudiziale la cessazione del fatto lesivo ed il risarcimento del danno, riconosciuto dalla giurisprudenza più recente. La categoria dei diritti della personalità, anche in forza dell'art.2, è una categoria aperta; infatti l'evoluzione dei costumi sociali porta anche al progressivo arricchimento dei valori della persona destinati ad essere tutelati dall'ordinamento. Per esempio si è ampliata la sfera delle libertà sessuali con la legge 14/4/82 n.164 che ha consentito la correzione delle trascrizioni anagrafiche per effetto di intervenuto mutamento dei caratteri sessuali prevalenti; inoltre ha trovato riconoscimento legislativo con la legge 22/5/1978 n.194 il diritto alla maternità libera e consapevole; può anche essere annoverato fra i diritti della personalità il diritto dell'operatore sanitario di essere esentato da pratiche abortive.

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