5. I diritti della personalita'
Questi diritti tutelano il soggetto nelle sue manifestazioni
di identità personale dal p.d.v. morale e sociale; tutelano
il decoro, l'immagine ed il rispetto di cui si gode presso
gli altri. Mentre il codice civile considera situazioni giuridiche
aventi per oggetto i beni, cioè tutto ciò che è al di fuori
della persona e con cui la persona entra il rapporto, i diritti
della personalità vogliono garantire la posizione della persone
ed il suo sviluppo sereno dal p.d.v. sociale e personale.
Il principio generale di protezione di tali situazioni si
ritrova nell'art.2 della Cost. in cui viene consacrato il
principio personalistico. Fra questi diritti troviamo: 1)
Diritto alla vita e all'integrità fisica: esso è tutelato
dalle leggi civili. dalla legge penale che punisce i delitti
contro la vita e l'incolumità individuale, e dalla Costituzione
tramite la tutela del nascituro e l'abolizione della pena
di morte che pone la vita al di sopra della potestà punitiva
dell'ordinamento statale. L'art.5 cc consente gli atti di
disposizione del proprio corpo che non provochino una diminuzione
permanente dell'integrità fisica del soggetto e che non siano
contrari alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume
(norma fatta per evitare la donazione indiscriminata degli
organi). 2) Diritto al nome: att.6-10cc. Tutelato nei confronti
di altri che ne abusino. Lo pseudonimo trova la stessa tutela
del nome. 3) Diritto all cittadinanza ed alla capacità giuridica
(art.22 Cost): per motivi politici, negli stati assoluti dittatoriali
la persona veniva privata della capacità giuridica e del nome
per reati politici. Nel regime fascista le minoranze linguistiche
erano state obbligare ad italianizzare il nome. 4) Diritto
all'onore (art.3 Cost., art.594 cpp): tutela il prestigio
e la credibilità che la persona ha nei confronti degli altri;
tale prestigio assume rilevanza nel suo aspetto più importante
che è la dignità sociale. Art.594: reati contro l'onore: ingiuria,
diffamazione e diffamazione a mezzo stampa. 5) Diritto alla
riservatezza: l'art.8 della Convenzione europea dei diritti
umani tutela il diritto alla non interferenza del mondo alla
privacy della persona. Tale diritto si trova in un potenziale
contrasto di fronte al diritto di cronaca e di critica della
Cost.; il limite a tali diritti viene posto dall'art.595 cpp
che afferma che dove esiste ingiuria e diffamazione, è stato
usato in modo illegittimo il d. di cronaca e di critica. Una
sentenza della Cassazione del 06/06/88 esclude le cause di
punibilità, cioè i casi in cui il diritto e di cronaca e di
critica non sono fonte di reato: a) la notizia pubblicata
deve essere vera, o comunque devono essere note le fonti;
b) esiste un interesse pubblico alla divulgazione c) l'informazione
deve essere esposta in maniera obiettiva e serena e con linguaggio
non offensivo (altrimenti si incorrerebbe nell'ingiuria).
Limiti analoghi sono stati individuati affinché l'esercizio
del diritto di critica (sancito dall'art.21 Cost) essendo
il diritto di dare giudizi, non si concreti nei reati dell'ingiuria
e della diffamazione: a) occorre mantenere un linguaggio corretto;
b) occorre rispettare i diritti altrui di pari rilievo costituzionale
come la reputazione, il decoro, l'onorabilità di ogni persona
fisica e giuridica, In mancanza dell'osservanza di tali precetti
nasce la responsabilità dei giornalisti, dei direttori dei
giornali e, per i non quotidiani, anche dello stampatore.
6) Diritto all'immagine; si tratta del divieto di abuso che
altri faccia della propria immagine fotoriproducibile. 7)
Diritto all'identità personale: secondo una sentenza della
Corte di Cassazione, tale diritto tutela dell'interesse della
persona a non vedersi all'esterno alterato, offuscato il proprio
patrimonio intellettuale, politico, sociale, religioso, ideologico,
professionale, quale si estrinseca o appare in base a circostanze
univoche e concrete Tale interesse è parzialmente tutelato
dalla legge 5/8/81 n.416 là dove si prevede il diritto di
rettifica, derivante dall'obbligo dei direttori dei quotidiani
o periodici di pubblicare rettifiche di soggetti che si ritengono
lesi da notizie o giudizi pubblicati, inoltre è tutelato dalla
possibilità di chiedere in sede giudiziale la cessazione del
fatto lesivo ed il risarcimento del danno, riconosciuto dalla
giurisprudenza più recente. La categoria dei diritti della
personalità, anche in forza dell'art.2, è una categoria aperta;
infatti l'evoluzione dei costumi sociali porta anche al progressivo
arricchimento dei valori della persona destinati ad essere
tutelati dall'ordinamento. Per esempio si è ampliata la sfera
delle libertà sessuali con la legge 14/4/82 n.164 che ha consentito
la correzione delle trascrizioni anagrafiche per effetto di
intervenuto mutamento dei caratteri sessuali prevalenti; inoltre
ha trovato riconoscimento legislativo con la legge 22/5/1978
n.194 il diritto alla maternità libera e consapevole; può
anche essere annoverato fra i diritti della personalità il
diritto dell'operatore sanitario di essere esentato da pratiche
abortive.
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