6. I rapporti etico-sociali INDICE 6.1. I rapporti familiari
6.2. Diritto allo studio
6.3. Diritto alla salute
Parte prima: I RAPPORTI FAMILIARI
La famiglia viene presa in considerazione nella Cost. negli
artt. 29-30-31, nell'art.28/1 e disciplinata dalla legge 1/12/70
n.898 (divorzio) e dagli accordi fra Stato e Chiesa del 12/2/84
(deroga alla riserva esclusiva di giurisdizione ecclesiastica
in tema di nullità del matrimonio, cioè è competente anche
il giudice). La disposizione contenuta nel 1° comma dell'art.
29 intende la famiglia (almeno secondo l'interpretazione laica
più attendibile) come comunità riconosciuta ed interamente
disciplinata dall'ordinamento dello Stato, ma dotata di autonomia
rilevante sotto il profilo costituzionale e che non tollera,
oltre certi limiti, interventi esterni ad opera della legislazione
dello Stato o dell'attività dei suoi giudici, a causa della
sua peculiarità di essere fondata più sugli affetti che sugli
interessi o sull'organizzazione giuridica. Dunque la famiglia
è una società naturale fondata sul matrimonio, sia esso il
matrimonio civile o quello concordatario. solo questa costituisce
la famiglia legittima, ma anche la famiglia di fatto ha una
rilevanza costituzionale nell'art.30 che riconosce ai genitori
il diritto-dovere di educare i figli, anche se nati dal matrimonio,
e impegna il legislatore ad assicurare loro "ogni tutela giuridica
e sociale compatibile coi diritti dei membri della famiglia
legittima. Dal complesso di disposizioni si ricavano i principi
che ispirano il regime giuridico della famiglia a livello
costituzionale: l'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi,
l'agevolazione pubblica della formazione della famiglia, in
vista dell'assolvimento dei suoi compiti istituzionali, specie
quello di educazione della prole La riforma del diritto di
famiglia La riforma del diritto di famiglia intervenuta con
la L.19/5/75 n.151 ha adeguato la disciplina giuridica dei
rapporti familiari al modello costituzionale ed all realtà
sociale sia nei rapporti giuridici, rimuovendo istituti non
compatibili con la parità dei coniugi (es. la patria potestà
è stata sostituita dalla potestà parentale), sia nei rapporti
patrimoniali (dove la comunione è divenuta il regime normale),
sia nella disciplina della filiazione naturale, ampliando
la possibilità di riconoscimento di figli nati fuori dal matrimonio,
limitando inoltre in omaggio all'autonomia della famiglia
le possibilità di intervento dei giudici in ambito familiare
(es. è previsto l'intervento del giudice se i genitori non
sono d'accordo su una decisone che va presa per il figlio).
La legge 22/5/78 n.194 sulla tutela sociale della maternità
e sull'interruzione volontaria della gravidanza ha sottratto
alla clandestinità la pratica dell'aborto; la legge 25/5/75
n.405 ha istituito i consultori familiari; la legge 21/4/83
n.123 ha stabilito l'acquisto della cittadinanza anche per
vincolo di matrimonio di uno straniero con una cittadina italiana.
La legge 1/12/70 n.898 ha istituito il divorzio: in tale legge
è stata eliminata la separazione per colpa sostituendolo con
l'addebito dei motivi della separazione, in questo modo il
soggetto a cui sono stati addebitati i motivi ha diritto agli
alimenti e non al mantenimento.
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