6. I rapporti etico-sociali

INDICE

6.1. I rapporti familiari
6.2. Diritto allo studio
6.3. Diritto alla salute

Parte prima: I RAPPORTI FAMILIARI

La famiglia viene presa in considerazione nella Cost. negli artt. 29-30-31, nell'art.28/1 e disciplinata dalla legge 1/12/70 n.898 (divorzio) e dagli accordi fra Stato e Chiesa del 12/2/84 (deroga alla riserva esclusiva di giurisdizione ecclesiastica in tema di nullità del matrimonio, cioè è competente anche il giudice). La disposizione contenuta nel 1° comma dell'art. 29 intende la famiglia (almeno secondo l'interpretazione laica più attendibile) come comunità riconosciuta ed interamente disciplinata dall'ordinamento dello Stato, ma dotata di autonomia rilevante sotto il profilo costituzionale e che non tollera, oltre certi limiti, interventi esterni ad opera della legislazione dello Stato o dell'attività dei suoi giudici, a causa della sua peculiarità di essere fondata più sugli affetti che sugli interessi o sull'organizzazione giuridica. Dunque la famiglia è una società naturale fondata sul matrimonio, sia esso il matrimonio civile o quello concordatario. solo questa costituisce la famiglia legittima, ma anche la famiglia di fatto ha una rilevanza costituzionale nell'art.30 che riconosce ai genitori il diritto-dovere di educare i figli, anche se nati dal matrimonio, e impegna il legislatore ad assicurare loro "ogni tutela giuridica e sociale compatibile coi diritti dei membri della famiglia legittima. Dal complesso di disposizioni si ricavano i principi che ispirano il regime giuridico della famiglia a livello costituzionale: l'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, l'agevolazione pubblica della formazione della famiglia, in vista dell'assolvimento dei suoi compiti istituzionali, specie quello di educazione della prole La riforma del diritto di famiglia La riforma del diritto di famiglia intervenuta con la L.19/5/75 n.151 ha adeguato la disciplina giuridica dei rapporti familiari al modello costituzionale ed all realtà sociale sia nei rapporti giuridici, rimuovendo istituti non compatibili con la parità dei coniugi (es. la patria potestà è stata sostituita dalla potestà parentale), sia nei rapporti patrimoniali (dove la comunione è divenuta il regime normale), sia nella disciplina della filiazione naturale, ampliando la possibilità di riconoscimento di figli nati fuori dal matrimonio, limitando inoltre in omaggio all'autonomia della famiglia le possibilità di intervento dei giudici in ambito familiare (es. è previsto l'intervento del giudice se i genitori non sono d'accordo su una decisone che va presa per il figlio). La legge 22/5/78 n.194 sulla tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza ha sottratto alla clandestinità la pratica dell'aborto; la legge 25/5/75 n.405 ha istituito i consultori familiari; la legge 21/4/83 n.123 ha stabilito l'acquisto della cittadinanza anche per vincolo di matrimonio di uno straniero con una cittadina italiana. La legge 1/12/70 n.898 ha istituito il divorzio: in tale legge è stata eliminata la separazione per colpa sostituendolo con l'addebito dei motivi della separazione, in questo modo il soggetto a cui sono stati addebitati i motivi ha diritto agli alimenti e non al mantenimento.

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