6. I rapporti etico-sociali

INDICE

6.1. I rapporti familiari
6.2. Diritto allo studio
6.3. Diritto alla salute

Parte seconda:DIRITTO ALLO STUDIO ED ALLA LIBERA CULTURA

L'art.9 e l'art.39 della Costituzione attribuiscono la potestà (promozione, tutela, normazione, istituzione) all Repubblica in relazione a materie distinte ma certamente connesse fra loro come la cultura, la ricerca scientifica, la scuola e l'istruzione. Scuola e istruzione Analizziamo i principi che regolano la disciplina: - supremazia dello Stato nel campo della scuola con l'istituzione di scuole di ogni ordine e grado (art.33) - spetta allo Stato definire quali siano gli ordini e i gradi di scuola, l'ammissione per esami ai vari gradi d'istruzione; anche i titoli di studio ed i titoli di abilitazione per l'esercizio di attività professionali si acquistano tramite il superamento di esami di Stato; - libero accesso all'istruzione pubblica: scuole aperte a tutti (art.34); - riconoscimento del diritto allo studio a coloro che sono privi di mezzi; - obbligatorietà e gratuità dell'istruzione dell'obbligo; - libertà di insegnamento; - libera istituzione di scuole da parte di enti o privati (art.41/3 Cost. e legge 19/1/42 n.86 sul pareggiamento e riconoscimento legale). Analizziamo il problema della sfera d'influenza del principio della libertà d'insegnamento all'interno di un rapporto d'impiego pubblico o privato. L'attività d'insegnamento nella scuola pubblica si configura come una attività amministrativa di natura prevalentemente tecnica: entro questo limite l'insegnamento può essere soggetto a regolamentazione e controllo, tutto il resto appartiene alla sfera di libertà dell'insegnante; si può anzi dire che il principio di libertà d'insegnamento tutela non solo l'interesse del singolo docente, ma anche quello della collettività statale a che l'insegnamento nella scuola pubblica non sia ideologicamente condizionato alle contingenti maggioranze parlamentari o del potere esecutivo. Individuiamo quindi 3 aspetti della libertà d'insegnamento: - rientra nella libertà di manifestare il proprio pensiero con ogni mezzo di diffusione; - l'insegnante è libero di professare qualsiasi tesi o teoria che si ritenga degna di accettazione; - il docente è libero di svolgere il proprio insegnamento secondo il metodo che appaia opportuno adottare -.limiti: unico limite è il buon costume e la libertà di opinione del discente, cioè, nel momento in cui si trasmette la cultura, bisogna essere esenti da vincoli politici, religiosi od ideologici. - libera gestione dell'istruzione: siamo in assenza di posizioni monopolistiche da parte dello Stato, in quanto enti o privati possono istituire scuole. Con la particolare disciplina tra scuola pubblica e privata si è voluta introdurre una deroga alle disposizioni generali sull'impresa contenute negli artt.41-43 Cost. altrimenti applicabili alla scuola privata che è un'impresa; il legislatore deve assicurare piena libertà alle scuole private, quindi esse non potrebbero essere sottoposte fini, programmi e controlli per indirizzarle e coordinarle. - il principio della libertà d'insegnamento trova un'eccezione in relazione all'insegnamento della religione cattolica in quanto gli insegnanti devono essere ritenuti idonei dall'autorità ecclesiastica, ed i programmi e libri di testo devono essere stabiliti sulla base di intese con la Conferenza episcopale italiana (concordato firmato il 18/2/84). Ricerca scientifica Da un punto di vista d'interpretazione del citato art. 9, si ritiene opportuno attribuire a questo articolo un contenuto residuale, nel senso che nel suo raggio di azione rientrano solo quei compiti di sviluppo culturale e scientifico che non sono già ricompresi nell'ambito degli artt.33 e 34. È stato osservato (Nigro) che il principio della libertà della scienza e quello dell'intervento pubblico nel settore della ricerca, più che dal dettato degli artt.9 e33, ricevano luce e significato, anche per quanto riguarda i rapporti reciproci, da altre norme e principi della Cost. Così premesso l'assoluto divieto di scienze ufficiali di Stato, si ritiene che il principio personalistico postuli la subordinazione dei valori della scienza e della tecnica al valore primario della persona umana (art.2 Cost.); che la politica della scienza debba essere indirizzata anche a realizzare obiettivi di eguaglianza sostanziale (art.3/2 Cost.); che l'ispirazione pluralistica della Cost. esiga che sia assicurata un'effettiva molteplicità dei centri di ricerca nella sfera pubblica.

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