6. I rapporti etico-sociali INDICE 6.1. I rapporti familiari
6.2. Diritto allo studio
6.3. Diritto alla salute
Parte seconda:DIRITTO ALLO STUDIO ED ALLA LIBERA CULTURA
L'art.9 e l'art.39 della Costituzione attribuiscono la potestà
(promozione, tutela, normazione, istituzione) all Repubblica
in relazione a materie distinte ma certamente connesse fra
loro come la cultura, la ricerca scientifica, la scuola e
l'istruzione. Scuola e istruzione Analizziamo i principi che
regolano la disciplina: - supremazia dello Stato nel campo
della scuola con l'istituzione di scuole di ogni ordine e
grado (art.33) - spetta allo Stato definire quali siano gli
ordini e i gradi di scuola, l'ammissione per esami ai vari
gradi d'istruzione; anche i titoli di studio ed i titoli di
abilitazione per l'esercizio di attività professionali si
acquistano tramite il superamento di esami di Stato; - libero
accesso all'istruzione pubblica: scuole aperte a tutti (art.34);
- riconoscimento del diritto allo studio a coloro che sono
privi di mezzi; - obbligatorietà e gratuità dell'istruzione
dell'obbligo; - libertà di insegnamento; - libera istituzione
di scuole da parte di enti o privati (art.41/3 Cost. e legge
19/1/42 n.86 sul pareggiamento e riconoscimento legale). Analizziamo
il problema della sfera d'influenza del principio della libertà
d'insegnamento all'interno di un rapporto d'impiego pubblico
o privato. L'attività d'insegnamento nella scuola pubblica
si configura come una attività amministrativa di natura prevalentemente
tecnica: entro questo limite l'insegnamento può essere soggetto
a regolamentazione e controllo, tutto il resto appartiene
alla sfera di libertà dell'insegnante; si può anzi dire che
il principio di libertà d'insegnamento tutela non solo l'interesse
del singolo docente, ma anche quello della collettività statale
a che l'insegnamento nella scuola pubblica non sia ideologicamente
condizionato alle contingenti maggioranze parlamentari o del
potere esecutivo. Individuiamo quindi 3 aspetti della libertà
d'insegnamento: - rientra nella libertà di manifestare il
proprio pensiero con ogni mezzo di diffusione; - l'insegnante
è libero di professare qualsiasi tesi o teoria che si ritenga
degna di accettazione; - il docente è libero di svolgere il
proprio insegnamento secondo il metodo che appaia opportuno
adottare -.limiti: unico limite è il buon costume e la libertà
di opinione del discente, cioè, nel momento in cui si trasmette
la cultura, bisogna essere esenti da vincoli politici, religiosi
od ideologici. - libera gestione dell'istruzione: siamo in
assenza di posizioni monopolistiche da parte dello Stato,
in quanto enti o privati possono istituire scuole. Con la
particolare disciplina tra scuola pubblica e privata si è
voluta introdurre una deroga alle disposizioni generali sull'impresa
contenute negli artt.41-43 Cost. altrimenti applicabili alla
scuola privata che è un'impresa; il legislatore deve assicurare
piena libertà alle scuole private, quindi esse non potrebbero
essere sottoposte fini, programmi e controlli per indirizzarle
e coordinarle. - il principio della libertà d'insegnamento
trova un'eccezione in relazione all'insegnamento della religione
cattolica in quanto gli insegnanti devono essere ritenuti
idonei dall'autorità ecclesiastica, ed i programmi e libri
di testo devono essere stabiliti sulla base di intese con
la Conferenza episcopale italiana (concordato firmato il 18/2/84).
Ricerca scientifica Da un punto di vista d'interpretazione
del citato art. 9, si ritiene opportuno attribuire a questo
articolo un contenuto residuale, nel senso che nel suo raggio
di azione rientrano solo quei compiti di sviluppo culturale
e scientifico che non sono già ricompresi nell'ambito degli
artt.33 e 34. È stato osservato (Nigro) che il principio della
libertà della scienza e quello dell'intervento pubblico nel
settore della ricerca, più che dal dettato degli artt.9 e33,
ricevano luce e significato, anche per quanto riguarda i rapporti
reciproci, da altre norme e principi della Cost. Così premesso
l'assoluto divieto di scienze ufficiali di Stato, si ritiene
che il principio personalistico postuli la subordinazione
dei valori della scienza e della tecnica al valore primario
della persona umana (art.2 Cost.); che la politica della scienza
debba essere indirizzata anche a realizzare obiettivi di eguaglianza
sostanziale (art.3/2 Cost.); che l'ispirazione pluralistica
della Cost. esiga che sia assicurata un'effettiva molteplicità
dei centri di ricerca nella sfera pubblica.
[top] [segue]
|