4. I Diritti di Libertà

INDICE

4.0. Aspetti
4.1. La libertà personale
4.2. La libertà di circolazione
4.3. La libertà di domicilio
4.4. La libertà della corrispondenza
4.5. La libertà di manifestazione del pensiero
4.6. La libertà di riunione
4.7. La libertà di associazione

3. LA LIBERTÀ DI DOMICILIO -ART.14 COST.

Il domicilio è garantito, nel diritto costituzionale, come espressione della persona, come prolungamento della libertà personale, cioè come proiezione spaziale della persona. Quindi tale libertà è inviolabile e strettamente legata all'art.13: per cui vale per tutti e non solo per i cittadini, e per le restrizioni è competente l'autorità giudiziaria e, nei casi di necessità ed urgenza, l'autorità di polizia. . Il concetto di domicilio è più ampio di quello stabilito dal codice civile (luogo in cui il soggetto ha la sede dei suoi affari) e comprende tutta la sfera in cui si svolge la vita privata, giudicando irrilevante il titolo che unisce il bene al soggetto (es. proprietà, locazione, comodato, ecc.). La nozione penale di inviolabilità del domicilio si riferisce a qualunque luogo nel quale la persona abbia diritto di rinchiudersi, sulla base di qualsiasi titolo giuridico, per condurvi la propria vita privata, e la propria attività professionale od economica. L'ultimo comma dell'art.14 contempla un'ampia deroga all'inviolabilità del domicilio prevista per favorire interessi costituzionalmente protetti; è infatti previsto che leggi speciali regolino gli accertamenti e le ispezioni per motivi di incolumità e di sanità pubblica o a fini economici e fiscali (es. servizi di medicina del lavoro, perquisizioni degli ufficiali di polizia tributaria, ecc.). Della libertà di domicilio sono titolari anche le formazioni sociali di cui all'art.2 Cost. L'art.3 L.8/8/77 n.533 prevede una sospensione prolungata della libertà domiciliare: l'autorità giudiziaria ha il potere di disporre il sequestro dell'immobile che sia sede di enti, associazioni o gruppi, quando in tale sede siano rinvenute armi da sparo, esplosivi, ecc. (es. covi terroristici). Anche in questo caso la polizia ha un potere di urgenza, ma occorre poi la convalida dell'A.G. Le perquisizioni domiciliari vengono disposte con decreto motivato dall'A.G. per acquisire corpi di reato (es. droga) e cose ad esso pertinenti, oppure per arrestare un inquisito; il difensore deve essere presente, salvo atti particolarmente urgenti per cui non si può avvertire. L'autorità giudiziaria può procedervi essa stessa(in dibattimento, art.247 cpp) ovvero delegare la P.G. Le perquisizioni possono essere disposte direttamente dalla P.G. in caso di flagranza di reato o di evasione, ovvero per delega del P.M., vi procede pure lo stesso P.M., salvo convalida dell'A.G., o in altri casi straordinari di necessità ed urgenza. Le ispezioni domiciliari sono, come le perquisizioni, un mezzo di ricerca della prova. L'ispezione è un'attività volta a rilevare tracce di reato (es. impronte digitali) ed altri suoi effetti materiali su persone, luoghi o cose. Per qualsiasi tipo di ispezione, il diritto di difesa del soggetto contempla per il suo difensore la facoltà di assistere allo svolgimento dell'atto. Procede di sua iniziativa la P.G. solo se si tratta di atto urgente; il giudice ed il P.M. emettono in ogni caso decreto motivato (il P.M. delega con decreto la P.G.) Se l'ispezione viene eseguita negli uffici dei difensori, deve procedervi personalmente il P.M. in forza di decreto motivato del G.I.P.

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