4. I Diritti di Libertà

INDICE

4.0. Aspetti
4.1. La libertà personale
4.2. La libertà di circolazione
4.3. La libertà di domicilio
4.4. La libertà della corrispondenza
4.5. La libertà di manifestazione del pensiero
4.6. La libertà di riunione
4.7. La libertà di associazione

2. LA LIBERTÀ DI CIRCOLAZIONE, DI SOGGIORNO, DI ESPATRIO E DI EMIGRAZIONE -ART.16 COST.

Tale libertà si trova nell'art.16 Cost. e nell'art.26 dello Statuto Albertino. L'oggetto della garanzia offerta dalla disposizione consiste nella libertà di movimento spazio-temporale del cittadino. Si tratta della libertà che il cittadino ha di circolare, soggiornare e stabilire una momentanea dimora o la propria residenza in qualsiasi parte del territorio nazionale senza incontrare altri limiti che quelli previsti, in via generale, dalla legge per motivi di sanità e sicurezza, con esclusione espressa di ragioni politiche. Naturalmente, rispetto alle libertà viste precedentemente che riguardavano tutti, questo è un concetto più ristretto perché riguarda solo i cittadini. L'art.16 prevede una riserva di legge detta "rinforzata" in quanto stabilisce due casi -sanità e sicurezza- in cui la legge può disporre delle restrizioni a tale libertà, però non prevede la competenza dell'autorità giudiziaria per l'emanazione dei provvedimenti limitativi di detta libertà, per cui tali provvedimenti possono essere emanati anche da autorità amministrative e, come accade in realtà, dall'autorità di polizia. Il termine "in via generale" dell'art.16 è stato interpretato nel senso che esso si riferisca alla possibilità di emanare provvedimenti concernenti categorie individuate per caratteristiche generali della legge, o aree territoriali in cui vietare la circolazione a chiunque non sia autorizzato, e non provvedimenti riferiti a singole persone nominate individualmente (es. i cosiddetti cordoni sanitari costituiti per evitare il propagarsi delle epidemie o altri pericoli per la salute pubblica- es.Seveso-). Fra le norme limitative della libertà di circolazione e soggiorno, la più importante è quella relativa al "rimpatrio con foglio di via obbligatorio", accompagnato dal divieto di rientrare nel comune dal quale si viene allontanati senza autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a 3 anni: questo provvedimento può essere adottato nei confronti di persone socialmente pericolose per la "sicurezza pubblica" con atto dell'autorità di polizia non soggetto a convalida dell'autorità giudiziaria. L'art.16, all'ultimo comma, prevede anche la libertà di espatrio, cioè la libertà di ogni cittadino di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi "salvo gli obblighi di legge". La libertà di espatrio va posta in stretta connessione con la libertà di emigrazione (art.35 Cost) che ha però fini diversi. Il diritto di espatrio deve ritenersi collegato con il diritto di rimpatrio, cioè il diritto di ritornare entro i confini dello Stato. Nella storia del nostro Paese, la libertà di espatrio ha conosciuto regimi giuridici assai restrittivi; attualmente il rilascio del passaporto è riconosciuto come oggetto di un diritto soggettivo, salvo gli obblighi di legge di cui parla la Costituzione e che la legge ha specificato essere: - l'adempimento degli obblighi di leva militare; - accertamento di eventuali responsabilità penali; - esistenza di misure di sicurezza o di misure preventive di polizia; - obblighi conseguenti alla posizione familiare, come ad esempio il potere-dovere dei genitori che hanno prole in minore età. La libertà di espatrio implica anche, come libertà negativa, la libertà di non espatriare, per cui e vietato l'esilio che è il bando di una persona dal proprio paese per motivi politici (unica eccezione: 13° disp.trans. per la famiglia Savoia). Per quanto riguarda la libertà di emigrazione, la Cost. prevede la possibilità di ulteriori limiti nell'interesse generale (es. per ragioni di sicurezza dei lavoratori italiani all'estero), ma tale libertà è talmente collegata con quella di espatrio e con la libertà di lavoro (art.4 Cost), che tali limiti possono solo influire sulla tutela dello Stato nei confronti del lavoro italiano all'estero (es. riconoscimento istituti previdenziali).

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